AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D’AUSILIO
Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibilidal reddito complessivo.
Crocs Zoccoli Unisex Crocs Crocband Zoccoli Crocband Le spese “assistenza specifica” sono le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa,al
personale in possesso della qualifica professionaledi addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale o di educatore professionale, o di addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.
Tali spese, sono deducibili dal reddito complessivoanche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione la parte della retta che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica (devono risultare indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Altre spese detraibili al 19% integralmente (senza franchigia)AZTEC BLUE Sandali DARK Stretch PapillioCaterina Donna SxtXfOqwz
- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
- abitazioni (la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% o 50% per ristrutturazioni);
- trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitarel’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in possesso di riconoscimento di handicap L. 104/92 art. 3 (es. fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa).
Spese riguardanti i mezzi necessari:
- all’accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Spese sostenute dalle persone riconosciute “Sorde” (L. 381/70) per i servizi di interpretariato.
Spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche)
Danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
DETRAZIONE IRPEF 50% PER RISTRUTTURAZIONE E BONUS MOBILI / ELETTRODOMESTICI
Per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione Irpef sale dal 36% al 50%. Si calcola suun limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e
Crocs Zoccoli Crocband Zoccoli Unisex Crocband Crocs straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%, salvo che si tratti di lavori finalizzati all’eliminazione delle
barriere architettoniche.
Rientrano tra queste spese quelle sostenute per rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori, strumenti idonei a favorire la mobilità interna (l’IVA è al 4%, vedi oltre)
La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione del 36% (o del 50%).
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 21%.
BENI SOGGETTI ALL’IVA AL 4%
- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione;
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- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi diprotesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed
— altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
— prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche*
— sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitarel’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in possesso di riconoscimento di handicap L. 104/92 art. 3 (es. fax, modem, computer, telefonoa viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa).
* ha accesso a tale agevolazionechi sostiene le spese,la disposizione non è riservata alla persona con disabilità o al familiare che la abbia fiscalmente a carico.
DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, c alcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Sono considerate tali coloro che non sono in grado,ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Accertamento dello stato di non autosufficienza La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La documentazione Le spese devono risultare da idonea documentazione,che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codicefiscale di quest’ultimo.
Altre precisazioni L’importo di 2.100 euro deve essere considerato conriferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo teorico deve essere diviso tra i soggettiche hanno sostenuto la spesa.
Cumulabilità Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.
Fonte: Agenzia delle entrate, Guida alle agevolazioni fiscali per disabili, 2011